Statuto e Codice etico

Statuto 

Associazione Italiana Avvocati e Giuristi Ebrei - AGE

 

(testo approvato dall’Assemblea dei soci il 18.3.2025,
su deliberazione del Consiglio AGE dell’11.2.2025)

 

Articolo 1. Costituzione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Cadice Civile, una libera associazione denominata "Associazione Italiana Avvocati e Giuristi Ebrei”, in breve “AGE” (di seguito, l’“Associazione"). L'Associazione  è un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario e democratico, e si ispira ai principi dell’ebraismo ed ai valori culturali di libertà e di solidarietà; essa è retta dal presente Statuto (di seguito, lo "Statuto") e dalle vigenti norme di legge in materia.


Articolo 2. Sede

Alla costituzione la sede legale dell’Associazione è stabilita in Milano, via Tiziano n. 32, ma potrà essere trasferita con decisione dell’organo amministrativo in altro indirizzo, purché in Italia, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Articolo 3. Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 4. Finalità

1.     L’Associazione non ha scopo di lucro, né di esercizio associato di alcuna professione; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti civili, nonché attività di promozione nei campi della cultura e dell’istruzione.

2.     A tal fine, l’Associazione

a)  promuove, anche mediante azioni legali, il rispetto dei diritti umani, il principio di uguaglianza tra gli esseri umani, ed il diritto di tutti gli Stati a vivere ed esistere in pace. In tale ottica, l’Associazione si impegna a contrastare l’antisemitismo, anche in forma di antisionismo, ed ogni altra manifestazione di razzismo, di discriminazione, pregiudizio ed intolleranza ovunque e comunque si manifestino, inclusi i contenuti illeciti diffusi su qualsiasi supporto, anche online. L’Associazione, inoltre, si adopera a contrastare i discorsi e i fenomeni d’odio, ovunque e comunque si manifestino, nonché i fenomeni di disinformazione da cui questi traggono origine, a prescindere dal mezzo attraverso cui sono diffusi;

b)   promuove e mantiene la cooperazione e gli scambi tra i propri membri;

c) stabilisce e mantiene contatti e coopera con enti pubblici e privati, organizzazioni analoghe o con simili scopi, italiani e di altri Paesi e a livello internazionale per perseguire più efficacemente le proprie finalità;

d) promuove lo studio di questioni legali di particolare interesse per le istituzioni ebraiche;

e)  ricerca e pubblica informazioni sulla condizione personale e giuridica degli Ebrei in Italia e nel mondo;

f)    conduce attività di ricerca scientifica, didattica e di formazione in relazione ai temi inerenti gli scopi dell'Associazione e gli interessi di cui è portatrice, ivi inclusi  i fenomeni di disinformazione, antisemitismo e odio razziale

g) promuove la conoscenza e l’applicazione delle Dichiarazioni e Convenzioni Internazionali sui diritti umani e sull’antisemitismo;

h)   promuove lo studio e la conoscenza del diritto ebraico;

i)    promuove e tutela con ogni mezzo consentito, ed in ogni sede anche in giudizio, gli scopi dell'Associazione e gli interessi di cui è portatrice.

3.   In relazione a quanto precede, l’Associazione potrà condurre tutte le attività connesse ai fini associativi o che si presentino utili al loro raggiungimento, tra le quali, a titolo esemplificativo, studi, ricerche, eventi, seminari, workshop, comunicazioni e relazioni, convegni, iniziative legali, iniziative di formazione e iniziative di beneficenza; potrà anche agevolare, sostenere e promuovere lo sviluppo del percorso professionale e culturale degli associati.

4.     L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresi eventuali acquisti immobiliari e operazioni finanziarie, nei limiti previsti dalla legge. L’Associazione potrà partecipare a reti e organismi, sia nazionali sia internazionali, le cui finalità siano coerenti rispetto a quelle dell’Associazione stessa.


Articolo 5. Soci e durata del rapporto associativo

1)   Possono essere ammessi quali soci dell’Associazione avvocati, magistrati, notai, docenti di materie giuridiche e, più in generale, giuristi.

2)   Possono essere soci le persone fisiche che (a) condividono le finalità dell’Associazione, (b) a seguito di loro richiesta, vengano ammessi dal Consiglio e che (c) si impegnino a rispettare lo Statuto e le deliberazioni dell’Associazione e a pagare i contributi ad essa dovuti.

3)   Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare ed è tacitamente prorogato di anno in anno, salvo quanto disposto dall’art. 9. La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 6. Categorie di Soci

1)   I soci dell’Associazione (di seguito, indistintamente, i “Soci”) si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci ordinari: i giuristi ebrei quali avvocati, notai, magistrati, docenti e studenti di discipline giuridiche, che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione, e che siano ammesse con decisione dal Consiglio. I primi Soci ordinari sono i soci fondatori;

b) Soci sostenitori: tutte le altre persone fisiche che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione, ed intendano partecipare alle attività dell'Associazione e che siano ammesse con decisione del Consiglio

2)   Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e le delibere del Consiglio ed a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.

3)   Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa, nella misura fissata dal Consiglio per ciascuna categoria di Soci.

4)    I Soci ordinari hanno diritto, in quanto in regola con il pagamento delle quote associative:

a)   a partecipare a tutte le attività sociali;

b)  all’elettorato attivo e passivo ed alle cariche sociali

5)   I Soci sostenitori possono, in quanto in regola con il pagamento delle quote associative:

a)   partecipare a tutte le attività sociali;

b)  esprimersi con voto solo consultivo sulle questioni loro sottoposte dal Consiglio;

c)   essere eletti alle cariche sociali che lo Statuto non riservi ai Soci ordinari.

6)   Tutte le domande di adesione all’Associazione devono essere approvate dal Consiglio.

7)   Nella domanda di adesione, l’aspirante Socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione e le delibere del Consiglio.

8)    L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio. che valutata insindacabilmente i requisiti di cui all’art. 6 in capo al richiedente.

Articolo 7. Cessazione della qualità di Socio

1)   La qualità di Socio si perde nei seguenti casi:

a)    in caso di recesso unilaterale;

b)  in caso di grave violazione degli obblighi stabiliti dallo Statuto o dalle deliberazioni dell’Associazione;

c)   in caso di mancato pagamento della quota associativa per due esercizi consecutivi;

d)  per contrasti con gli scopi dell’Associazione, o per altri gravi motivi (quali – a titolo esemplificativo – la condanna penale, anche non definitiva, o la radiazione o sospensione da ordini professionali).

2)   I Soci che intendono recedere devono darne comunicazione scritta al Consiglio. Il recesso avrà effetto allo scadere dell’esercizio sociale.

3)   Il Socio recedente risponde delle obbligazioni assunte verso l’Associazione fino alla fine dell’esercizio sociale nel corso del quale ha esercitato il recesso. La deliberazione di esclusione per i motivi di cui alle lettere b), c) e d) compete al Consiglio che provvederà sempre e comunque con decisione dettagliatamente motivata.

4)   La cessazione della qualità di Socio per qualsiasi motivo non dà diritto al rimborso né delle sottoscrizioni annuali e dei contributi, né di quote di patrimonio dell’Associazione.

Articolo 8. Patrimonio e Fonti di Finanziamento

1)   Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  a) dalle quote associative versate dai Soci;

 b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

  c) da eventuali contributi, donazioni ed erogazioni espressamente destinati ad incremento del Patrimonio.

2)   Il Consiglio può deliberare di destinare una quota parte di patrimonio alla gestione ordinaria dell’Associazione.

3)   L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi sociali:

a)  dalle quote associative annuali versate dai Soci;

b) da contributi pubblici e privati;

c)  da proventi di iniziative dell’Associazione;

d)  da oblazioni, donazioni, disposizioni testamentarie e da ogni altro atto di liberalità, nonché da qualunque altro provento destinato all’Associazione che non risultino in contrasto con quanto dettagliato in eventuali procedure interne o nel codice etico dell’Associazione.

Articolo 9. Durata dell’esercizio sociale e destinazione dei proventi

1)  L’esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e si chiude al 31 agosto di ogni anno solare. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, neppure in forma indiretta.

2)   Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati alle finalità istituzionali statutariamente previste.


    Articolo 10. Organi

1) Sono organi dell’Associazione:

   a)  l’Assemblea dei Soci;

   b)  il Consiglio;

   c)  il Presidente.

Articolo 11. Decisioni dei Soci ordinari

1)    I Soci ordinari decidono, mediante il loro voto, sulle materie di cui al presente articolo e su ogni altra questione che i membri del Consiglio, o almeno un quarto (1/4) dei Soci ordinari, sottopongono alla loro attenzione.

2)    A ogni Socio ordinario spetta un voto. I Soci ordinari:

a)  nominano e revocano i componenti del Consiglio secondo quanto previsto dal successivo art. 14;

b)   entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, approvano il rendiconto annuale;

c) deliberano sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. In tal caso è richiesto la partecipazione di due terzi (2/3) dei Soci ordinari e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti, anche in convocazioni successive alla prima;

d)   deliberano su ogni altro argomento che venga loro sottoposto dai membri del Consiglio, o da almeno un quarto (1/4) dei Soci ordinari.

3)   I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle decisioni e di votare secondo quanto stabilito e dal presente Statuto, se in regola con il pagamento delle quote associative. Il Presidente stabilisce le modalità del voto. I Soci ordinari persone giuridiche possono esprimere la propria decisione attraverso il legale rappresentante o, per delega scritta di chi ne ha i poteri, attraverso proprio dipendente o collaboratore. Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle decisioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Associazione.

4)   Le decisioni dei Soci ordinari vengono adottate mediante consultazione scritta (ai sensi del successivo art. 12) o mediante deliberazione assembleare (ai sensi del successivo art. 13) e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 12. Consultazione scritta

1)   Le decisioni dei Soci ordinari possono essere adottate mediante consultazione scritta.

2)   La consultazione scritta avviene su iniziativa del Consiglio o da almeno un terzo (1/3) dei Soci ordinari e consiste in una proposta di decisione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l’esatto testo della decisione da adottare corredato dalle ragioni e da quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

3)   I Soci ordinari hanno otto giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere apposta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

4)   La risposta può contenere un’approvazione, un diniego o una motivata proposta di modifica della decisione, salvo per il caso che i proponenti non richiedano espressamente solo un’approvazione o un diniego.

5)   La risposta contenente motivata proposta di modifica della delibera deve essere inviata al Consiglio, che la valuterà e a sua discrezione la sottoporrà a tutti gli aventi diritto; in tal caso alla stessa si applicano tutte le disposizioni sopra previste.

6)   La decisione deve essere inviata al Consiglio e si considera adottata con il consenso della maggioranza dei partecipanti al voto.

7)   In caso di decisione espressa dal Socio ordinario persona giuridica, attraverso proprio dipendente o collaboratore, alla decisione dovrà essere allegata l’apposita delega prevista al precedente art. 11.

8)   Spetta al Consiglio comunicare, per quanto necessario, i risultati della consultazione e la decisione adottata a tutti i Soci ordinari, indicando:

a)   il numero di Soci ordinari favorevoli, contrari o astenuti;

b)   la data in cui si è formata la decisione;

c)   eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci ordinari.

Articolo 13. Assemblea dei Soci

1)   Ferme le materie riservate alle decisioni dei Soci ordinari ai sensi del precedente art. 11 (eventualmente assunte per iscritto ai sensi del precedente art. 12), i Soci decidono, mediante il loro voto, sulle materie che i membri del Consiglio, o almeno un quarto (1/4) dei Soci, sottopongono alla loro attenzione. A ogni Socio in regola con il pagamento delle quote associative spetta un voto. Le decisioni dei Soci vengono adottate mediante deliberazione assembleare.

2)   La convocazione è fatta dal Consiglio tramite preavviso scritto inviato con almeno sette giorni di anticipo a ciascun Socio con qualsiasi mezzo di comunicazione di cui possa essere provato il ricevimento, contenente l’ordine del giorno e la data, ora e luogo tanto della prima che, se necessario, della seconda convocazione. L’Assemblea sarà convocata presso la sede decisa dal Consiglio, ma in ogni caso in Italia.

3)   L’Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, salvo quanto sopra previsto per le modifiche allo Statuto.

4)   L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano (se nominato), ovvero, in mancanza di un Vice Presidente, dal membro del Consiglio più anziano. Il Presidente nomina un segretario, che può essere anche esterno all’Associazione.

5)   Di ogni Assemblea verrà redatto, a cura del segretario nominato dal Presidente, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal suddetto segretario; tale verbale entro trenta giorni sarà portato a conoscenza di ogni Socio.

6)   Non è ammesso l’intervento o il voto per delega.

7)   L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati o audio collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

8)   In tal caso è necessario che:

a)   sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti (anche mediante propri incaricati in tali luoghi), regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)   sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c)  sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d)  vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea cui sono presenti tutti i soci e tutti i componenti gli organi) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14. Consiglio e sue attribuzioni

1)   Il Consiglio e formato da un minimo di 3 Soci ad un massimo di 13, secondo quanto decideranno i Soci ordinari al momento di ogni elezione del Consiglio. Il Presidente dell’Associazione viene nominato dal Consiglio tra i propri membri alla prima riunione successiva alla propria elezione. Il Consiglio, al suo interno, nomina uno o due Vice Presidenti ed un tesoriere, determinandone le relative funzioni e/o attribuendo eventuali deleghe operative.

2)   Il Consiglio:

a)  definisce le attività dell’Associazione a livello strategico, la politica e i programmi dì sviluppo dell’Associazione e ne stabilisce le modalità di attuazione;

b)  definisce le strategie e le modalità operative relative attività di segnalazione e contrasto ai contenuti illeciti, anche quando diffusi attraverso piattaforme online, nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità, anche sulla base di quanto dettagliato in possibili procedure interne o nel codice etico dell’Associazione. Il Consiglio assicura che le segnalazioni siano effettuate in modo diligente, accurato e obiettivo, senza condizionamenti esterni, in particolare da parte di fornitori di piattaforme online o di soggetti ad essi riconducibili

c)    fissa l’ammontare delle quote associative e le modalità di esclusione del Socio nei casi previsti dallo Statuto;

d)    amministra il patrimonio dell’Associazione e ne custodisce i fondi;

e)   discute e approva il bilancio preventivo annuale nei limiti delle disponibilità dell’Associazione;

f)    determina le modalità di esecuzione degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti;

g)      cura la redazione del rendiconto consuntivo annuale che presenta ai Soci ordinari, corredato da una relazione

h)  dà avvio alla consultazione scritta o convoca l’Assemblea;

i)   cura la tenuta, delegando a ciò anche uno dei consiglieri o un terzo, dei libri della Associazione (libro soci, libro decisioni amministratori e libro verbali assemblee) che potranno essere tenuti anche in modalità elettronica.

3)   Il Consiglio può istituire dei comitati e gruppi di lavoro, anche stabili, designandone i componenti e il Presidente anche tra non Soci, o nominare singole persone per lo svolgimento di specifici incarichi. Il Consiglio può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni membri del Consiglio, determinando i limiti della delega. Il Consiglio assicura che tali attività siano svolte dai soggetti incaricati nel rispetto della normativa, delle procedure interne e del codice etico dell'Associazione

4)   Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate a cura di un segretario scelto di volta in volta dal Consiglio anche fra persone diverse dai membri del Consiglio.

5)   La rinunzia del consigliere ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio. In caso contrario, la rinunzia ha effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi consiglieri nominati dai Soci ordinari o cooptati dal Consiglio. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla nomina dei consiglieri per cooptazione purché non sia venuta meno la maggioranza nel qual caso dovrà provvedere l’Assemblea. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica per quattro esercizi sociali, fino all’approvazione del rendiconto del quarto esercizio. I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 15. Funzionamento del Consiglio

1)   Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza (o qualora il Presidente non vi provveda), da due membri del Consiglio almeno due volte l’anno con un avviso contenente l’ordine del giorno inviato a tutti i membri del Consiglio non meno di tre giorni prima della data prevista, a mezzo lettera e/o email. In caso di eccezionale urgenza, il Consiglio potrà venire convocato a mezzo telegramma, fax, telefono o email con preavviso di un giorno.

2)   Il Consiglio deve essere convocato quando ne venga fatta motivata richiesta per iscritto da almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio, con un minimo di due membri. Il Consiglio può riunirsi e deliberare validamente con mezzi di telecomunicazioni, inclusi sistemi informatici, purché sussistano le garanzie di cui all’art. 13 che precede.

Articolo 16. Presidente

1)   Il Presidente, che dura in carica come il Consiglio

a)    rappresenta l'Associazione verso terzi e agisce legalmente in suo nome in ogni sede e per ogni tipo di rapporti;

b)     presiede il Consiglio;

c)     promuove attività di networking nei confronti dei Soci;

d)    si rende promotore di iniziative a favore dello sviluppo dell’Associazione nei confronti del Consiglio.

e)  Propone al Consiglio la nomina di un Segretario dell’Associazione, individuandolo tra persone di sua fiducia, anche al di fuori del Consiglio stesso


Articolo 17. Responsabilità per le obbligazioni

1)   Di tutte le obbligazioni di qualsivoglia natura assunte verso terzi dall’Associazione, risponde esclusivamente l’Associazione stessa tramite il suo patrimonio, salva la responsabilità personale prevista dall’art. 38 Codice Civile.


Articolo 18. Scioglimento dell’Associazione

1)   L’Associazione si scioglie quando lo scopo è stato raggiunto ovvero è divenuto impossibile ovvero quando tutti i Soci sono venuti a mancare o quando i Soci ordinari ne hanno deliberato lo scioglimento con le modalità dell’art. 11. In caso di scioglimento dell’Associazione i Soci ordinari nominano un liquidatore e il fondo comune residuo sarà devoluto secondo le decisioni dei Soci ordinari o, in assenza di una tale decisione, all’International Association of Jewish Lawyers and Jurists (IAJLJ) di Tel Aviv (Israele) o, nel caso in cui questa venga sciolta, ad altra associazione con finalità similari.

Articolo 19. Rinvio

1)   Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni del codice civile. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro della sede sociale.

Articolo 20. Norma Transitoria

1)   In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, il Consiglio ed il Presidente verranno nominati per la prima volta dai soci fondatori nell’atto costitutivo dell’Associazione. Il primo Consiglio potrà provvedere alla nomina di ulteriori consiglieri per cooptazione, fino al raggiungimento del numero massimo di consiglieri previsto dallo Statuto, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 14 dello Statuto.

 

F.to Roberto Coen

F.to Ariel Dello Strologo

F.to Federico Del Monte

F.to Giulio Disegni

F.to Aldo Massimo Finzi Longo

F.to Daniel Hazan

F.to Ruben Israel

F.to Alberto Jarach

F.to Davide Jona Falco

F.to Federica Lesca

 F.to Tommaso Levi

F.to Gem Gad Matalon

F.to Sara Tilde Modena

F.to Raffaello Nemni

F.to David Ottolenghi

F.to Ruben Pescara

F.to Maurizio Ruben

F.to Giorgio Giuseppe Sacerdoti

F.to Claude Shammah

F.to Elena Terrenghi

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CODICE ETICO

[2025]

Preambolo

Il presente Codice Etico stabilisce i principi, i valori e le regole di condotta che guidano l’operato di AGE. Esso rappresenta un impegno formale nei confronti dei soci, dei collaboratori, dei partner e della comunità in generale, per garantire un’azione trasparente, responsabile ed efficace nella promozione dei diritti umani e dell’uguaglianza e nella lotta contro le discriminazioni, i discorsi d’odio e l’incitamento alla violenza, l’antisemitismo.

Articolo 1 – Principi Fondamentali

AGE fonda la propria azione sui seguenti principi: la dignità umana, l’imparzialità, la legalità, l’indipendenza, la trasparenza e la responsabilità. Ogni attività si ispira al rispetto dei diritti fondamentali e all’obiettivo di promuovere una società equa ed inclusiva.

Articolo 2 – Obiettivi di AGE

AGE si pone come obiettivo principale la promozione dei diritti umani e dell’uguaglianza tra le persone, impegnandosi attivamente per tutelare il diritto di ogni Stato e popolo a vivere in pace. In questo contesto, opera per rafforzare la cooperazione tra i propri membri e sviluppare rapporti con organizzazioni affini, sia a livello nazionale che internazionale.

A tali fini, AGE promuove lo studio e la conoscenza del diritto, anche ebraico e si impegna a diffondere consapevolezza e a promuovere azioni concrete per l’applicazione delle normative nazionali, eurounitarie e internazionali in materia di diritti fondamentali. Attraverso ricerche, seminari, convegni e altre iniziative formative, AGE contribuisce a sensibilizzare sia i professionisti del settore sia il pubblico generale sull’importanza di un impegno costante per la tutela dei diritti umani.

Articolo 3 – Impegni dei Soci e dei Collaboratori

I soci e i collaboratori di AGE sono chiamati a operare con la massima integrità e professionalità. Essi devono aderire ai principi e ai valori delineati nel presente Codice Etico, garantendo che ogni decisione e azione sia orientata al perseguimento degli obiettivi statutari di AGE.

Essi sono tenuti a rispettare i diritti, la dignità e la privacy di tutti i soggetti coinvolti nelle attività associative, evitando situazioni di conflitto di interesse che potrebbero compromettere l’autonomia di AGE o la fiducia nei suoi confronti. Infine, è richiesta una partecipazione attiva e responsabile alle iniziative promosse da AGE, con l’impegno di contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 4 – Indipendenza e Trasparenza Finanziaria

AGE garantisce la propria indipendenza da qualsiasi influenza da parte delle piattaforme online o di altre entità economiche che potrebbero comprometterne l’obiettività. Le fonti di finanziamento di AGE sono trasparenti e pubblicamente rendicontate. Ogni donazione o contributo è accettato solo se pienamente coerente con i valori e gli obiettivi di AGE.

AGE non riceve finanziamenti dalle piattaforme digitali. Qualora venissero proposti, il Consiglio Direttivo valuterà l’accettabilità del contributo, garantendo trasparenza, limitazione d’uso e diritto di rifiuto o restituzione, per preservare l’indipendenza dell’Associazione.

Articolo 5 – Qualità delle Segnalazioni

AGE si impegna a garantire che tutte le segnalazioni di contenuti illegali siano effettuate con la massima diligenza, accuratezza e obiettività. Ogni segnalazione è sottoposta a un rigoroso processo di verifica, che include l’analisi da parte di esperti legali e tecnici altamente qualificati. Questo processo garantisce che ogni azione intrapresa sia conforme alle normative vigenti e ai più alti standard etici e professionali.

In caso di errore in una segnalazione, AGE si impegna a correggerla tempestivamente, adottando un processo di verifica interna per migliorare l’accuratezza delle segnalazioni future.

Articolo 6 – Dotazioni Tecnologiche e Innovazione

AGE si avvale -o potrà avvalersi- di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio e la segnalazione dei contenuti illegali, includendo software per l’analisi automatica e la gestione delle segnalazioni.

Articolo 7 – Monitoraggio delle Piattaforme Online

AGE monitora costantemente le principali piattaforme online, tra cui social network, forum e altri spazi digitali, per identificare contenuti che incitano all’odio, violano la dignità umana o promuovono attività illegali. Questa attività è svolta grazie alla collaborazione di soci, esperti e volontari, che operano con il supporto di strumenti tecnologici all’avanguardia.

Articolo 8 – Prevenzione di Conflitti di Interesse

I soci e collaboratori devono segnalare al Presidente, all’indirizzo email dell’Associazione (age2017.associazione@gmail.com), eventuali rapporti con le piattaforme digitali. In questi casi, possono essere adottate misure come l’astensione da decisioni operative o, in caso di ruoli di responsabilità, la richiesta di dimissioni dall’incarico.

Articolo 9 – Supervisione e Revisione del Codice Etico

All’interno del Consiglio direttivo di AGE è istituito un Comitato Etico interno, composto da tre consiglieri. Il Comitato Etico è responsabile della supervisione del rispetto del Codice Etico da parte dei soci di AGE e dei responsabili delle attività di monitoraggio e segnalazione. Esso propone altresì eventuali aggiornamenti al testo del Codice, sottoponendo le modifiche al Consiglio direttivo per approvazione. Il Codice Etico, così come le eventuali successive modifiche, sono pubblicati attraverso i canali ufficiali di AGE.